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Istanza di iscrizione all’albo e falsa attestazione di non aver ricevuto condanne penale: irrilevante che il reato fosse estinto - sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda l’iscrizione all’albo ad un consiglio dell’ordine tacendo di una precedente condanna penale, a nulla rilevando…..Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda l’iscrizione all’albo ad un consiglio dell’ordine tacendo di una precedente condanna penale, a nulla rilevando che il reato fosse estinto, giacché la dichiarazione che deve fare l’istante è di non aver subito condanne penali, a nulla rilevando una causa estintiva successiva alla condanna e verificatasi ai sensi dell’art. 167 c.p., la quale è circostanza che non incide sull’elemento psicologico, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022