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Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020

Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti

 E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdf), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdf (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020