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Società tra avvocati: l’esatta denominazione di Legge costituisce requisito essenziale per l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo - sentenza n. 109 del 25 giugno 2022

Ai sensi dell’art. 4 bis co. 6 bis L. n. 247/2012, l’indicazione, nella denominazione della società….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022

 

Ai sensi dell’art. 4 bis co. 6 bis L. n. 247/2012, l’indicazione, nella denominazione della società, della qualificazione SOCIETÀ TRA AVVOCATI costituisce requisito essenziale (e non meramente formale) ai fini dell’iscrizione e permanenza della società stessa nella Sezione Speciale dell’Albo, anche ai fini dell’affidamento dei terzi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022