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La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019

La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

L’art. 65 cdf (già art. 48 codice previgente) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, l’avvocato inviava una diffida di pagamento alla controparte, “minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica”, avvertimento ritenuto minatorio avuto riguardo alle circostanze concrete).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019