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Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 3 agosto 2020

Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere

Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. art. 41 cdf (già art. 27 codice previgente), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 3 agosto 2020