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Contatti diretti con la controparte – Intervenuta transazione tra le parti – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152

Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Intervenuta transazione tra le parti – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152