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Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200

Viola l’art. 27 c.d.f. ed i principi deontologici di lealtà e correttezza il professionista il quale, prendendo direttamente accordi con la controparte assistita da un avvocato, tratti e definisca la transazione della lite tra essi pendente, per di più approfittando delle circostanze di tempo e luogo date dall’imminente esecuzione del pignoramento nei confronti della stessa controparte.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200