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L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 61

L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 61

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 61