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Quando la richiesta del proprio compenso alla controparte integra illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181

Quando la richiesta del proprio compenso alla controparte integra illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181

Le iniziative legali prospettate alla controparte devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o un rilevante pregiudizio per la controparte; pregiudizio che, infatti, deve sempre essere rapportato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte sia incorsa. Conseguentemente, integra violazione dell’art. 48 cdf (ora, 65 ncdf) il comportamento dell’avvocato che intimi alla controparte il pagamento del credito del proprio cliente, maggiorato di un’ulteriore, spropositata somma a titolo di proprie spese legali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181