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L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219

L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219