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I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43

I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43

Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l’avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43