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Vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 75

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita`, dignita` e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attivita` professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entita` astratta con contestuale perdita di credibilita` della categoria. Deve conseguentemente ritenersi deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, approfittando dell’altrui stato di bisogno, si offra di prestare denaro contante ad un elevato tasso di interesse (nella specie, 10% trimestrale) ed emetta assegni privi di provvista (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 75