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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 3

I presupposti della “nuova” sospensione cautelare

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23