Skip to main content

Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte - sentenza n. 102 del 25 giugno 2022

Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022

 

Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022