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La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220

La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220

Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Costituisce pertanto illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che inviti pubblicamente un collega alla delazione relativamente a fatti conosciuti nell’esercizio dell’attività di difensore, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto nell’ambito di un dibattito politico (ove pure sono consentite espressioni particolarmente dure), giacché la contesa elettorale non fa venire meno la rilevanza deontologica della violazione, potendone semmai attenuare la relativa sanzione disciplinare (Nel caso di specie, durante la campagna elettorale, l’avvocato rilasciava un’intervista invitando l’avversario politico, anch’esso avvocato, a fornire alla Polizia informazioni utili alle indagini sui propri assistiti, asseriti esponenti della malavita locale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220