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Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221

Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 (Nel caso di specie, l’incolpazione riguardava l’invio di una email con contenuto offensivo e minatorio per fatti estranei alla professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221