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Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313