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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un incarico diretto al Collega - sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

Il Codice Deontologico Forense all’art. 43 impone all’avvocato che abbia scelto od incaricato…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

 

Il Codice Deontologico Forense all’art. 43 impone all’avvocato che abbia scelto od incaricato direttamente altro collega per esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza di provvedere a retribuirlo, ove non vi abbia provveduto la parte assistita, ma la norma non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal cliente che risulta quindi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 43 cit. e, pertanto, non sussiste in capo al dominus la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o, comunque, del co-difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022