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Impugnazione - Ricorso al C.N.F. Rinuncia all’appello e cessazione della materia del contendere

La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 l’Avv. P. R. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione adottata il 17 gennaio 2011 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di P. ha disposto la cancellazione dell’interessata dall’Albo degli Avvocati.
Il provvedimento gravato è stato adottato a conclusione del procedimento avviato con deliberazione consiliare del 16 luglio 2010 e preordinato alla cancellazione d’ufficio della ricorrente, in considerazione del suo rapporto di lavoro subordinato – con qualifica di Direttore amministrativo di Area - alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Valle del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino, con sede in Scalea (CS), Via Fiume Lao n. 78.
Affidato il gravame a cinque censure, in prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso avanti a questo Consiglio Nazionale, fissata per il 16 giugno 2011, il difensore costituito dell’Avv. R. ha depositato, con nota di trasmissione in data 10 giugno 2011, la dichiarazione del 9 giugno 2011 della stessa ricorrente, recante la rinuncia formale al giudizio in considerazione della “revisione e riorganizzazione interna degli Uffici dell’Ente Consorzio da cui attualmente dipende”.
Rileva questo Consiglio Nazionale che, dalla motivazione precisata dalla professionista ricorrente, è dato desumere la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, con conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dall’avv. P. R. avverso la deliberazione in data 17.01.2011 del Consiglio dell’Ordine di P.
Così deciso in Roma lì 16 giugno 2011.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Susanna Pisano f.to Avv. Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 ottobre 2012
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO