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Procedimento disciplinare - I soggetti attivamente legittimati all’impugnazione al CNF

Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati (ad esempio l’esponente o denunciante) non è ammissibile. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

 

FATTO

Con atto in data 21 ottobre 2011, indirizzato a questo Consiglio Nazionale presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Civile, Direzione degli Affari Civili e Libere Professioni, pervenuto il 27 ottobre 2011 (Prot. di ricezione n. 000832E) il Sig. [RICORRENTE] ha proposto “appello” avverso la deliberazione 14 gennaio 2011 n. 25 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, a conclusione dell’istruttoria preliminare, ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato dall’attuale ricorrente nei confronti dell’Avv. [AVVOCATO] il 15 luglio 2010.
A sostegno dell’impugnazione il Sig. [RICORRENTE] ha dedotto:
a) che il 24 ottobre 2006, in occasione del controllo di sicurezza cui era stato sottoposto come passeggero all’interno dello scalo aeroportuale Leonardo da Vinci di Roma, veniva trovato in possesso di alcuni proiettili e, pertanto, a seguito dell’identificazione operata dagli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera e della contestazione della violazione dell’art. 1 della Legge n. 694/1974 e dell’art. 697 c.p., provvedeva all’elezione di domicilio ed alla nomina dei difensori di fiducia, Avv.ti [OMISSIS] del Foro di Campobasso e [AVVOCATO] del Foro di Larino;
b) che con lettera raccomandata 22 giugno 2010 aveva comunicato all’Avv. [AVVOCATO] la revoca del mandato difensivo con la motivazione “stante i gravi fatti di cui si è reso responsabile che la rendono incompatibile con l’incarico a suo tempo ricevuto”; c) che il 13 aprile 2010 l’Avv. [AVVOCATO], insieme al Sig. [OMISSIS], aveva sporto nei confronti dello stesso ricorrente querela per minacce di morte in relazione ad un episodio accaduto il 10 aprile 2010, evidenziando in tale atto la pendenza a carico del Sig. [RICORRENTE] di procedimento penale in relazione ai reati sopra indicati;
d) che il riferimento al medesimo procedimento penale era contenuto anche in una autonoma querela presentata, sempre in data 13 aprile 2010, dal Sig. [OMISSIS] nei confronti del ricorrente per un analogo episodio verificatosi il 12 aprile 2010.
Sulla base di tali prospettazioni il Sig. [RICORRENTE] ha ritenuto la condotta dell’Avv. [AVVOCATO] in contrasto con gli artt. 7, 9, 20 e 37 del Codice deontologico forense, nonché con l’art. 38 del R.D.L. n. 1578/1933 “per avere comunicato a terzi i miei procedimenti penali dei quali ha avuto conoscenza in relazione al mandato ricevuto”.
Presentato l’esposto al Consiglio territoriale e non avendo ricevuto alcuna utile comunicazione circa l’andamento del relativo procedimento, con nota in data 14 giugno 2011 il Sig. [RICORRENTE] interessava della vicenda questo Consiglio Nazionale; con comunicazione del 15 luglio 2011 il Consigliere Segretario di questo Consiglio invitava l’ente territoriale a fornire al Sig. [RICORRENTE] notizie circa lo stato del procedimento.
Il Consiglio territoriale, con nota 13 ottobre 2011 Prot. n. 332/2011, trasmetteva, quindi, a questo Consiglio ed all’interessato la deliberazione 14 gennaio 2011 n. 25 in questa sede gravata, recante l’archiviazione dell’esposto non essendosi ritenuto il comportamento dell’Avv. [AVVOCATO] meritevole di apprezzamento in sede disciplinare sul presupposto che il professionista avesse utilizzato le informazioni relative al Sig. [RICORRENTE] nell’ambito e nei limiti della querela presentata a carico di quest’ultimo, come consentito dall’art. 9, quarto canone lett. c) del Codice deontologico forense.
Il ricorrente non ha articolato specifici mezzi d’impugnazione, limitandosi a censurare genericamente la deliberazione del Consiglio territoriale, ritenendola ingiusta e vessatoria, siccome carente sul piano probatorio e fondata su argomenti ritenuti inconsistenti e pretestuosi.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La parte che, con il proprio esposto, ha sollecitato l’attivazione, da parte del Consiglio territoriale, dell’istruttoria preliminare funzionale all’accertamento dell’eventuale rilievo disciplinare delle circostanze e dei comportamenti del professionista oggetto della segnalazione, non è legittimata all’impugnazione della deliberazione consiliare recante l’archiviazione dell’esposto non sussistendo, secondo l’apprezzamento dell’ente procedente, i presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare.
L’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede espressamente che il ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense, avverso le determinazioni adottate dai Consigli territoriali in materia disciplinare, spetti esclusivamente al professionista interessato ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
D’altro canto, il provvedimento di archiviazione, adottato, in specie, dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile; in virtù del principio generale di tassatività, l’impugnazione è consentita in subiecta materia solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che il Consiglio territoriale ha adottato, attesa l’evidente infondatezza dell’esposto e, dunque, in alternativa alla deliberazione di formale avvio del procedimento disciplinare, a conclusione della fase preliminare e puramente preparatoria di accertamento.
Il ricorso del Sig. [RICORRENTE] è stato, infine, irritualmente proposto, poiché presentato direttamente a questo Consiglio Nazionale e non depositato nella segreteria del Consiglio territoriale competente; tale vizio integra ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità

P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. [RICORRENTE] e, per l’effetto, lo rigetta, con la conferma integrale dell’impugnato provvedimento.
Così deciso in Roma lì 26 aprile 2012.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo f.to Avv. Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 settembre 2012