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Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente

 Avvocato - Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Rigetto - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente - Difetto di jus postulandi - Inammissibilità - (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 aprile 2011).Consiglio Nazionale Forense - decisione del 15-12-2011, n. 180

Avvocato - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente

Avvocato - Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Rigetto - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente - Difetto di jus postulandi - Inammissibilità - E' inammissibile il ricorso, avverso la decisione con cui il C.O.A. abbia rigettato l'istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati, sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 aprile 2011).Consiglio Nazionale Forense - decisione del 15-12-2011, n. 180

Consiglio Nazionale Forense - decisione del 15-12-2011, n. 180


FATTO
Il dott. P. L. sosteneva in Torino l'esame scritto per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella sessione anno 2009 ed a seguito della valutazione insufficiente delle prove scritte ad opera della Commissione esaminatrice, non veniva ammesso alla prova orale.
Proponeva quindi reiterate istanze alla Commissione esaminatrice ed al suo
Presidente per ottenere il “riesame” del giudizio negativo.
Il Presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver formalmente rigettato due successive istanze, non riscontrava più una terza istanza datata 15.01.2011.
Il dott. L. assumeva pertanto essersi formato il silenzio assenso sulla propria ultima istanza per decorso del termine per provvedere e che, di conseguenza, doveva ritenersi tacitamente formato il giudizio di idoneità all'esercizio della professione forense, come requisito per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino riteneva che la Commissione esaminatrice, per giunta nella medesima composizione giudicante gli elaborati scritti del dott. L ., non era competente a riformare il provvedimento contestato e non era tenuta ad emettere il provvedimento formale in risposta a quanto richiesto dell'odierno ricorrente.
Sull'istanza del dott. L. non poteva essersi formato pertanto il silenzio assenso, che, del resto, anche se correttamente formato, poteva essere comunque annullabile in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, in considerazione dell'interesse pubblico a che siano iscritti nell'albo soltanto avvocati che abbiano superato l'esame di abilitazione previsto dalla legge.
Per tali motivi, in data 14.03.2011, il COA torinese rigettava l'istanza.
Il dott. L. in data 18.03.2011 e in data 23.03.2011 presentava due ulteriori istanze: una tesa ad ottenere il “riesame” del provvedimento del 14.03.2011 con cui era stata rigettata l'istanza di iscrizione; l'altra tesa ad ottenere la verifica congiunta di documenti sottoposti alla valutazione del Consiglio.
Il Consiglio territoriale rigettava le istanze ritenuto che il provvedimento consiliare del 14.03.2011 aveva definito il procedimento e che era suscettibile di impugnazione innanzi al CNF, ritenuto anche che non sussistevano ragioni per fare luogo al “riesame”, né all'annullamento del provvedimento in autotutela, sicché appariva superflua la “verifica congiunta” di documenti . Con atto di impugnazione depositato in data 09.05.2011, il dott. L. propone ricorso avverso la delibera di rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento di diniego dell'istanza di iscrizione all'albo degli avvocati, notificatagli in data 19.04.2011 e con due motivi eccepisce la nullità del provvedimento per:
a) "gravissima carenza di istruttoria e abuso di potere" in violazione dell'art. 31 del R.D.L. 1578/33;
b) per non essere stato preceduto dalla notifica del preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
Chiede quindi che il Consiglio Nazionale Forense:
- gli comunichi il nominativo del "responsabile del presente procedimento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e ss. della L. 241/1990;
- dichiari la nullità del provvedimento o, in subordine l'annullabilità;
- disponga in ogni caso, l'obbligo di iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi e per gli effetti della L.P. e della L. 241/1990.
DIRITTO
Il ricorso è innamissibile.
Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l'incolpato può difendersi da sé medesimo solo se in possesso dello jus postulandi per essere iscritto nell'albo professionale.
Né vale affermare che quella di cui al ricorso in esame trattasi di materia amministrativa, in quanto quello che si svolge dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è un giudizio di impugnazione delle decisioni adottate dal primo Collegio e in quanto tale ha vera e propria natura giurisdizionale.
Ne deriva che è inammissibile il ricorso avverso una decisione del COA sottoscritto personalmente dall'incolpato privo dello jus postulandi.
Nel caso di specie il dott. L. non risulta assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori, ma risulta aver sottoscritto personalmente ed esclusivamente il ricorso presentato al Consiglio Nazionale Forense.
"È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma I, r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all'albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori " (C.N.F. 23-04-2004 n. 97)
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37, 6 D.Lgs 23.11.1944 n. 382;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal dott. P. L.;
Così deciso in Roma lì 22 settembre 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it