Prescrizione - interruzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153
La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata
Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153