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Mancata consegna dell’atto notificando - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14033 del 05/12/2022 Ud. (dep. 03/04/2023) Rv. 284377 - 01

Notificazioni - a mezzo posta - Mancata consegna dell’atto notificando ex art. 8, comma 1, l. n. 890 del 1982 - Perfezionamento della procedura notificatoria - Atto redatto dall’operatore postale - Necessità - Sussistenza.

 

In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.

 

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