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Manufatto abusivo destinato ad unica abitazione familiare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023 Cc. (dep. 18/05/2023) Rv. 284627 - 01

Edilizia - costruzione edilizia - Ordine di demolizione - Manufatto abusivo destinato ad unica abitazione familiare - Principio convenzionale di proporzionalità - Operatività - Condizioni.

 

In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).

 

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