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Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/2023 Ud. (dep. 26/05/2023) Rv. 284729 - 01

Reati contro il patrimonio - delitti - circonvenzione di persone incapaci - in genere - Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Vulnerabilità con affievolimento delle capacità critiche e di gestione - Sufficienza - Fattispecie.

 

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltà di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacità decisionali e sull'autonomia di gestione).

 

Reati contro il patrimonio