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Proposto sottoposto a detenzione in espiazione di pena - Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 23926 del 06/04/2023 Cc. (dep. 31/05/2023) Rv. 284717 - 01

Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - revoca, modificazione o sospensione - Proposto sottoposto a detenzione in espiazione di pena - Rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011 - Decorrenza del termine di due anni - Dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione - Sussistenza.

 

In tema di misure di prevenzione personali, il termine di due anni indicato dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto dopo la cessazione della misura detentiva, decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e non dalla sua notifica.

 

Sicurezza pubblica