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Trattazione "in presenza" - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20957 del 03/05/2023 Ud. (dep. 17/05/2023) Rv. 284639 - 01

Impugnazioni - appello - decisioni in camera di consiglio - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Processi con udienza fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022 - Regime in deroga ex art. 16, comma 2, d.l. n. 228 del 2021 - Trattazione "in presenza" - Udienze di rinvio in data successiva al 31/01/2022 - Estensibilità - Fattispecie.

 

Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022, il regime processuale ordinario della celebrazione "in presenza", previsto dall'art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31/01/2022, celebrato "in presenza" pur in assenza di istanza di trattazione orale).

 

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