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Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo p.e.c. - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 22135 del 02/05/2023 Cc. (dep. 23/05/2023) Rv. 284644 - 01

Impugnazioni - forma - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo p.e.c. - Mancata sottoscrizione digitale degli allegati da parte del difensore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati non essenziali, in quanto non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, perchè superfluo l'invio del provvedimento da parte del ricorrente, da trasmettersi per legge a cura della cancelleria del giudice "a quo").

 

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