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Spese sostenute per migliorie della casa coniugale – Cass. n. 4909/2023

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere - Spese sostenute per migliorie della casa coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.

 

L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023 (Rv. 666926 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042, Cod_Civ_art_1150, Cod_Civ_art_192

 

Corte

Cassazione

4909

2023