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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007

Mancanza della "causa debendi" - Sia coeva sia successiva al pagamento - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 cod. civ., la mancanza di "causa debendi" a sostegno dell'azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Nella specie, la corte di merito aveva accolto la domanda della banca trattaria che, avendo pagato l'assegno posto all'incasso dal giratario - prima del sequestro penale per fatti a lui estranei - presso altra banca, aveva reclamato dal medesimo la restituzione dell'importo: la S.C. ha rigettato il ricorso).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007