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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Sez. 3 - , Sentenza n. 23720 del 22/11/2016

Provvedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Asserita assenza di previsione legale - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati amministrativi, può essere comminata la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio in applicazione della norma (rilevante "ratione temporis") di cui all'art. 21, comma 6, del r.d. n. 511 del 1946 (recante "Guarentigie della magistratura"), in forza del rinvio ad essa effettuato - per quanto non diversamente disposto dalla l. n. 186 del 1982 (in tema di "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali")- dall'art. 32 della medesima legge, nonché considerato che l'art. 25 della stessa l. n. 186 del 1982 fa riferimento alla possibilità di un trasferimento d'ufficio per ragioni diverse da quelle amministrative, nei casi previsti dalla legge.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23720 del 22/11/2016