Skip to main content

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere – Sez. U, Sentenza n. 14800 del 19/07/2016

Rinvio a giudizio per reato già prescritto - Esimente della scarsa rilevanza del fatto - Inapplicabilità - Ragioni - Valutazione del giudice disciplinare - Censurabilità - Limiti.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'esimente della scarsa rilevanza del fatto è inapplicabile al P.M. che abbia richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per un reato già prescritto, integrando la condotta una inescusabile trasgressione di un inderogabile obbligo di legge, sulla base di un principio generale regolatore del processo penale, espresso negli artt. 129 e 411 c.p.p., fonte di danno per le parti, costrette ad affrontare l'udienza preliminare, e di compromissione dell'immagine dell'ufficio in presenza dell'esaurimento della pretesa punitiva dello Stato, senza che la valutazione sulla concreta offensività del comportamento, spettante esclusivamente alla sezione disciplinare del C.S.M., sia censurabile in sede di legittimità ove sufficientemente e logicamente motivata.

Sez. U, Sentenza n. 14800 del 19/07/2016