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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011

Pronuncia disciplinare - Impugnazione - Procedimento davanti alla Corte di cassazione - Contumacia dell'incolpato - Dichiarazione - Modalità.

Nel giudizio che si svolge davanti alle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, in sede d'impugnazione di decisione disciplinare assunta dal Cons. Sup. Magistratura, la dichiarazione di contumacia dell'incolpato non necessita di formule sacramentali, potendo ritenersi implicitamente compresa nell'espressione "regolarmente citato e non comparso" o in altre equivalenti con le quali si dia atto dell'assenza non giustificata della parte e della regolarità della notificazione del decreto di citazione ad essa diretta.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011