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ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005

Azione disciplinare - Conclusioni favorevoli all'incolpato rese dal P.G. davanti alla Sezione disciplinare - Rinuncia all'azione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005

L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, pur non essendo obbligatoria per gli organi che ne sono titolari, una volta esercitata è irretrattabile ed indisponibile e non può costituire oggetto di rinuncia, sicché la richiesta di proscioglimento formulata dal P.G. nel giudizio innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non è vincolante per quest'ultima. Né rileva, al fine di ritenere che vi sia improcedibilità dell'azione (a causa della richiesta formulata dal P.G., equiparato al Ministro), il fatto che, ai sensi dell'art. 29 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, se in sede penale l'incolpato viene prosciolto, solo il Ministro decide se farsi luogo a procedimento disciplinare, atteso che il riferimento esclusivo al Ministro discende dal fatto che nel tempo in cui fu emanato quel testo normativo unicamente il Ministro era titolare dell'azione disciplinare. Inoltre, dopo la sospensione del procedimento, non è necessario un nuovo atto di impulso di un titolare dell'azione disciplinare, essendo sufficiente un provvedimento di riattivazione del procedimento da parte della stessa Sezione disciplinare.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005