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Atti volti alla progressione della procedura – Cass. n. 8998/2023

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione Art. 626 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti volti alla progressione della procedura - Divieto - Atti conservativi o di gestione dei beni pignorati - Possibilità - Restituzione dei canoni riscossi da custode giudiziario - Inclusione nel divieto.

 

In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente - si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8998 del 30/03/2023 (Rv. 667399 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_625, Cod_Proc_Civ_art_626, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1599, Cod_Proc_Civ_art_559, Cod_Proc_Civ_art_560

 

Corte

Cassazione

8998

2023