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Preclusione alla liquidazione del bene pignorato – Cass. n. 799/2023

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Funzione - Preclusione alla liquidazione del bene pignorato - Conseguenze - Riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.

 

La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8799 del 28/03/2023 (Rv. 667398 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_626, Cod_Proc_Civ_art_496, Cod_Proc_Civ_art_624

 

Corte

Cassazione

8799

2023