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Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)

Liquidazione delle spese di esecuzione - Comprensione delle spese di registrazione nell'ordinanza di assegnazione - Omessa registrazione dell'ordinanza al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo, “debitor debitoris” - Irrilevanza - Richiesta successiva di rimborso delle spese di registrazione, eventualmente in sede esecutiva -Ammissibilità.

In tema di esecuzione forzata mediante l'espropriazione di crediti presso terzi, qualora l'ordinanza di assegnazione ponga espressamente a carico del debitore esecutato le spese di registrazione, il relativo ammontare deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore ex art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo autonomo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo originario debitore, avendo egli già conseguito piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva. In simili circostanze, risulta irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo "debitor debitoris", le spese di registrazione non fossero state pretese o riscosse poiché, non essendo stata ancora registrata l'ordinanza, la somma non era stata neppure anticipata dal creditore procedente; infatti, trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_552

ESECUZIONE FORZATA

ASSEGNAZIONE

BENI ASSEGNANDI