Skip to main content

Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata (prezzo) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 978 del 12/05/1962

Risoluzione delle controversie - controversia circa la sussistenza di un credito - accertamento.*

La contestazione circa la sussistenza di un credito sorta in Sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione (art 512 cod proc civ), superando ogni questione di legittimazione all'intervento tende a provocare l'accertamento del credito in Sede contenziosa con tutte le garanzie offerte dalla pienezza del contraddittorio, non contrastando l'ammissione di prove a dimostrazione dell'esistenza del credito con il principio fondamentale sancito dall'art 474, secondo cui l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, perche l'eventuale presenza di quei requisiti del credito non toglie al debitore esecutato ed agli altri creditori intervenuti la facoltà di contestare in Sede di distribuzione la sussistenza o l'ammontare.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 978 del 12/05/1962