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Spese giudiziali civili - intervento in causa ad istanza di parte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)

Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092