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Spese giudiziali civili - in genere – Cass. n. 9813/2015

Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015

Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015

Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015

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Cassazione

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