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Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25226 del 24/08/2023 (Rv. 668925 - 01)

Interruzione - Atto tipico del procedimento amministrativo - Idoneità - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. (Nella specie, la S.C., a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25226 del 24/08/2023 (Rv. 668925 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943