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Sanzioni amministrative - principi comuni Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)

Ambito di applicazione - solidarieta' - circolazione stradale - sanzioni - Proprietario del veicolo circolante senza la prescritta copertura assicurativa - Presunzione di responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.

Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054