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Sanzioni amministrative - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17020 del 11/08/2016

Servizio di linea per trasporto di persone - Titolo legale - Estensione e limiti ex art. 87 cod. strada.

Ai sensi dell'art. 87 cod. strada il regolare svolgimento del servizio di linea per trasporto di persone presuppone solo che l'esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità per la tratta interessata, senza che sia necessario anche il documento attestante lo specifico impiego del veicolo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 87 cit., che rileva solo per la diversa ipotesi in cui sia autorizzato l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio per rimessa.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17020 del 11/08/2016