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sanzioni amministrative - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 709 del 16/01/2008

Riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Cartella esattoriale - Opposizione per irregolarità formali del procedimento esecutivo - Litisconsorzio necessario dell'esattore - Mancata evocazione in giudizio - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 709 del 16/01/2008

Nell'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando vengano dedotti motivi riguardanti la regolarità formale del procedimento esecutivo, l'ente delegato alla riscossione è litisconsorte necessario. (Nella fattispecie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esattore nonostante fosse stata contestata la regolarità formale della cartella per mancata indicazione degli estremi della delega alla riscossione).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 709 del 16/01/2008