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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 19355/2015

Violazione dell'obbligo di controllo annuale sierologico su equidi - Inerenza - Tutela degli animali vivi allevati - Configurabilità - Tutela della fauna e igiene degli alimenti - Esclusione - Competenza del giudice di pace. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19355 del 29/09/2015

L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di controllo annuale sierologico di equidi per l'anemia infettiva, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre 2007, rientra nella generale competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di infrazione di obblighi finalizzati a prevenire la diffusione di una malattia tra animali vivi, sicché non sussiste la competenza del tribunale prevista dal successivo comma 4, lett. c) e d), della stessa norma, che si riferisce alle violazioni in materia di "tutela della fauna", concernente gli animali inseriti nel proprio ambiente naturale e non d'allevamento, ovvero di "igiene degli alimenti", relativa ad animali già macellati per il consumo alimentare.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19355 del 29/09/2015

 

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