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applicazione‭ ‬-‭ ‬contestazione e notificazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27021‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Notifiche a mezzo posta‭ ‬-‭ ‬Procedure amministrative e giudiziarie‭ ‬-‭ ‬Mediante il‭ "‬fornitore del servizio universale‭" ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Atto di appello notificato a mezzo diservizio di posta privata‭ ‬-‭ ‬Inesistenza della notifica‭ ‬-‭ ‬Conseguenze processuali‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità dell'impugnazione‭ ‬-‭ ‬Sanatoria‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27021‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


In tema di notifiche a mezzo posta,‭ ‬il d.lgs.‭ ‬22‭ ‬luglio‭ ‬1999,‭ ‬n.‭ ‬261,‭ ‬pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva‭ ‬97/67/CE,‭ ‬continua a riservare in via esclusiva,‭ ‬per esigenze di ordine pubblico,‭ ‬al fornitore del servizio universale‭ (‬Ente Poste‭) ‬gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie.‭ ‬Ne consegue che‭ ‬è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata,‭ ‬trattandosi di una notificazione inesistente,‭ ‬insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art.‭ ‬1,‭ ‬lett.‭ ‬I‭) ‬del d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬261‭ ‬del‭ ‬1999‭ ‬ricollega alla nozione di invii raccomandati.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27021‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭