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Tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali – Cass. n. 8448/2023

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - riscossione - in genere - impresa - imprenditore – agricolo - Tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 - Esenzione per imprenditori agricoli ex art. 48, comma 5, l. n. 96 del 2010 - Norma di interpretazione autentica del Regolamento n. 882/04/CE - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione retroattiva - Esclusione.

 

In tema di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, la scelta legislativa - operata con l'art. 48, comma 5, della l. n. 96 del 2010, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 del d.lgs. n. 194 del 2008 - di esonerare gli imprenditori agricoli dall'ambito applicativo del citato d.lgs. è espressione di discrezionalità del legislatore nazionale, il quale è libero di individuare in via esclusiva il sistema di finanziamento dei predetti controlli ed i soggetti esentati dal contributo, e non della necessità di ”adeguarsi” al Regolamento n. 882/04/CE, con la conseguenza che a detta scelta non può riconoscersi efficacia retroattiva.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8448 del 24/03/2023 (Rv. 667107 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135

 

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Cassazione

8448

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