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Soggetto residente in Paese a fiscalità privilegiata – Cass. n. 13983/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - variazioni e modificazioni dell'indirizzo - Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Soggetto residente in Paese a fiscalità privilegiata - Mancata contestazione - Criterio del reddito prodotto in Italia - Rilevanza - Elezione del domicilio fiscale per redditi prodotti in Italia - Irrilevanza.

 

In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l'amministrazione finanziaria non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 13983 del 03/05/2022 (Rv. 664652 - 01)

 

Corte

Cassazione

13983

2022