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Atto giudiziario – Cass. n. 11284/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Integrazione postuma - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022 (Rv. 664342 - 01)

 

Corte

Cassazione

11284

2022