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Giudizio di ottemperanza per la riscossione – Cass. n. 11286/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Spese processuali - Giudizio di ottemperanza per la riscossione - Presupposti - Successivo adempimento spontaneo dell'Amministrazione - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

 

In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022 (Rv. 664349 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_281

 

Corte

Cassazione

11286

2022